Art. 1.

      1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, è vietato il taglio delle orecchie e della coda ai cani randagi, liberi e di proprietà, fatti salvi straordinari interventi medico-veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali.
      2. Nel rispetto della Convenzione di cui al comma 1, sono altresì vietati gli interventi di onisectomia nei gatti, fatti salvi straordinari interventi medico-veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali.